Art. 3.
(Contributi e versamenti).

      1. I contributi alla Cassa e alla gestione separata INPS devono essere versati secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme vigenti in materia e nelle seguenti misure:

          a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite, per la generalità degli assicurati;

          b) del 12,5 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro che sono titolari di pensione diretta;

          c) del 10 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.

      2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è a carico per un terzo dell'assicurato e per due terzi del Ministero della giustizia.
      3. Per gli iscritti alla Cassa i versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 si cumulano con quelli effettuati per lo stesso periodo per attività professionali e, in caso di incapienza rispetto alla misura minima dei contributi soggettivi e integrativi, l'assicurato deve provvedere al versamento della differenza nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della medesima Cassa. Sui versamenti effettuati in ritardo sono dovuti gli interessi al tasso legale.